Comunale Macerata

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 18/02/2006)


Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE


c1) L’associazione “AVIS Comunale di Macerata” (di seguito indicata più semplicemente come “AVIS Comunale”) è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente e periodicamente il proprio sangue.

c2) L’AVIS Comunale ha sede legale a Macerata, in via Oreste Calabresi n. 5, ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Macerata.

c3) L’AVIS Comunale, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’AVIS Regionale e all’AVIS Provinciale, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale.


Art. 2 - SCOPI SOCIALI


c1) L’AVIS Comunale è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c2) L’AVIS Comunale ha lo scopo di promuovere la donazione del sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, non remunerata e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c3) Essa pertanto in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli delle AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale sovraordinate, alle quali è associata, nonché col Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

c) promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;

d) favorire l’incremento della propria base associativa;

e) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.


Art. 3 - ATTIVITA'


c1) Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto l’AVIS Comunale, coordinandosi con le AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le istituzioni pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:

a) chiama i propri Soci alle visite mediche ed alle donazioni;

b) effettua la raccolta del sangue e dei suoi componenti in collaborazione ed in sintonia con le strutture pubbliche preposte;

c) promuove ed organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;

d) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

e) diffonde la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

f) svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’AVIS Provinciale, Regionale e Nazionale, attività di formazione ed aggiornamento nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne con particolare riferimento al mondo della Scuole e delle Forze Armate;

g) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzati a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;

h) intrattiene rapporti con gli organi della pubblica amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle istituzioni pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;

i) organizza cittadini che operano nelle attività sportive, culturali, sociali e ludiche a sostegno della promozione della solidarietà nell’ambito della propria competenza territoriale e di influenza;

l) Svolge, in coordinamento con l’AVIS Provinciale ed in attuazione delle direttive della medesima, attività di promozione nei comuni limitrofi nei quali non sono costituite altre associazioni AVIS.

c2) Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’AVIS Comunale può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.


Art. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA


c1) E’ Socio dell’AVIS Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività di donazione e partecipa con continuità alle attività associative e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.

c2) Il numero dei Soci che non hanno mai effettuato donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 (un sesto) del numero dei donatori periodici dell’AVIS Comunale medesima.

c3) L’adesione all’AVIS Comunale da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma c1) del presente articolo deve essere approvata, su istanza dell’interessato, dal Presidente del Consiglio Direttivo Comunale.

c4) L’adesione del Socio all’AVIS Comunale comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’AVIS Provinciale e Regionale.

c5) La partecipazione del Socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del presente Statuto.

c6) La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c7) Ogni Socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa alla Assemblea Comunale dei Soci con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.


Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO


c1) La qualifica di Socio si perde per:

a) dimissioni;

b) cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che in qualunque modo danneggino l’associazione ed i suoi membri.

c2) In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma c1) del presente articolo, il Socio viene cancellato dal registro dei Soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c3) Contro il provvedimento di espulsione il Socio può presentare ricorso, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’AVIS Regionale.

c4) Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro 30 (trenta) giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del comma 5 dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.

c5) In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il Socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c6) Il provvedimento definitivo di espulsione del Socio dall’AVIS Comunale adottato ai sensi del presente articolo estromette il Socio anche dalle AVIS Regionale e Provinciale sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.


Art. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI


c1) L’AVIS Comunale può istituire un Albo di Benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscono col proprio sostegno o che abbiano contribuito anche una tantum allo sviluppo morale e materiale dell’associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c2) Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.


Art. 7 - ORGANI


c1) Sono organi di governo dell’AVIS Comunale:

a) L’Assemblea Comunale dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo Comunale;

c) Il Presidente ed il Vice-Presidente.

c2) E’ organo di controllo dell’AVIS Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 8 -  ASSEMBLEA COMUNALE DEI SOCI


c1) L’Assemblea Comunale dei Soci è costituita da tutti i Soci che, al momento della convocazione assembleare, non abbiano presentato domanda di dimissione e non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione.

c2) Compongono altresì l’Assemblea Comunale dei Soci, senza diritto ad alcuna convocazione, i soci di tutte le AVIS di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le AVIS di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro presidenti e rappresentanti legali o dei vice-presidenti.

c3) Ogni Socio ha diritto ad un voto.

c4) L’Assemblea Comunale dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di Febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per la ratifica del preventivo finanziario per l’anno in corso predisposti dal Consiglio Direttivo Comunale.

c5) L’Assemblea Comunale dei Soci si riunisce inoltre, ogni qual volta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’AVIS Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’associazione, nonché ogni qual volta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci. Se a seguito della richiesta di 1/10 (un decimo) dei Soci il Presidente non adempie entro 30 (trenta) giorni, l’Assemblea Comunale dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell’AVIS Provinciale di competenza, su istanza dei medesimi.

c6) L’Assemblea Comunale dei Soci è convocata dal Presidente con avviso scritto inviato ai soli Soci dell’AVIS Comunale almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno 2 (due) giorni prima.

c7) In prima convocazione l’Assemblea Comunale dei Soci è validamente costituita quando partecipi almeno la metà dei suoi Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.

c8) Le deliberazioni dell’Assemblea Comunale dei Soci sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei Soci partecipanti.

c9) Per deliberare lo scioglimento dell’AVIS Comunale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

c10) Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c11) Alle sedute dell’Assemblea Comunale dei Soci partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

c12) Nelle deliberazioni dell’Assemblea Comunale dei Soci che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale questi ultimi non partecipano al voto.

c13) Della convocazione dell’Assemblea Comunale dei Soci viene data comunicazione all’AVIS Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.


Art. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEI SOCI


c1) Spetta all’Assemblea Comunale dei Soci:

a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;

c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’associazione proposte dal Consiglio Direttivo Comunale o dai singoli Soci nel corso della riunione assembleare;

d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;

e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’assemblea dell’AVIS Provinciale sovraordinata;

f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale o dai singoli Soci nel corso della riunione assembleare;

h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’AVIS Provinciale;

i) lo scioglimento dell’AVIS Comunale, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci;

j) la nomina dei liquidatori;

k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

l) le decisioni sulle questioni che le vengono comunque sottoposte dal Consiglio Direttivo Comunale e su ogni altro argomento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo dell’AVIS Comunale.

c2) Le competenze dell’Assemblea Comunale dei Soci non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.


Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE


c1) Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri eletti dai Soci nel numero stabilito dall’Assemblea Comunale dei Soci.

c2) Il Consiglio Direttivo Comunale elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere – che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono l’ufficio di presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c3) Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 gennaio, rispettivamente per approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale dei Soci nei termini di cui al comma c4) dell’art. 8 del presente Statuto e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale dei Soci, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c4) La convocazione del Consiglio Direttivo Comunale avviene con avviso scritto, inviato personalmente a ciascun consigliere almeno 8 (otto) giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno 2 (due) giorni prima.

c5) Le riunioni del Consiglio Direttivo Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c6) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Comunale sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un Socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione della Assemblea Comunale dei Soci, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei suoi componenti.

c7) In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c8) La mancata partecipazione del consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, ne determina la decadenza dal mandato da constatare con deliberazione del Consiglio Direttivo Comunale all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c9) Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei consiglieri, fissato ai sensi del comma c1) del presente articolo.

c10) Ove alcuno dei non eletti, di volta in volta interpellati nell’ordine di cui al comma c9), non possa o non voglia accettare la carica, il Consiglio Direttivo Comunale procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i Soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale; in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero organo.

c11) I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c12) Qualora durante un mandato venga a mancare contestualmente la maggioranza dei consiglieri decade l’intero Consiglio Direttivo Comunale.

c13) Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’AVIS Comunale, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale dei Soci, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c14) Il Consiglio Direttivo Comunale potrà altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare fra i propri componenti o anche al di fuori di essi un direttore generale e/o un direttore amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell’incarico.

c15) Il direttore generale e/o amministrativo, se scelto al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio medesimo - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

c16) Il Consiglio Direttivo Comunale potrà inoltre costituire un comitato esecutivo stabilendone la composizione, le competenze e quant’altro.

c17) Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con il quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi c4) e c5) del presente articolo, si applica la lettera d) del comma c2) dell’art.11 del presente Statuto.

c18) I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vice-Presidente, all’ufficio di presidenza, al comitato esecutivo.


Art. 11 - PRESIDENTE


c1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al suo interno, presiede l’AVIS Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c2) Al Presidente spetta, inoltre:

a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale dei Soci, il Consiglio Direttivo  Comunale e l’ufficio di presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;

b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;

c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’AVIS Comunale a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;

d) assumere, solo in caso di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 (dieci) giorni successivi.

c3) Nell’espletamento dei propri compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c4) In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o da uno dei Vice-Presidenti.

c5) La firma e/o la presenza del Vice-Presidente fa fede, di fronte ai terzi, anche dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.


Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


c1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti eletti dai Soci tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c2) Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

c3) Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c4) Senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea Comunale dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo Comunale; intervengono altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo Comunale che hanno per oggetto il preventivo finanziario ed il bilancio consuntivo.

c5) Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere altresì invitato a partecipare, con funzioni anche consultive e sempre senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Comunale che hanno per oggetto materie afferenti alla loro competenza.

c6) Ove la situazione economico-finanziaria dell’AVIS Comunale dovesse ritenere non necessaria la costituzione di un organo di controllo nella forma del Collegio di Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo Comunale può proporre all’Assemblea Comunale dei Soci di deliberare temporaneamente la nomina di un solo Revisore dei Conti da eleggere a cura dei Soci fra persone dotate di adeguata professionalità.


Art. 13 - PATRIMONIO


c1) Alla data del 31.12.2005 il patrimonio dell’AVIS Comunale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta a complessivi € 18.197,00 (euro diciottomilacentonovantasette virgola zero zero).

c2) Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

a) il reddito del patrimonio;

b) i contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati  esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) i contributi di organismi internazionali;

d) i rimborsi derivanti da convenzioni;

e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’AVIS Comunale.

c3) Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed alla amministrazione dei fondi di cui dispone l’AVIS Comunale, nel rispetto dei propri scopi.

c4) All’AVIS Comunale è vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c5) Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO


c1) L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c2) Entro il 31 Dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo.

c3) Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed una nota di sintesi sull’attività svolta.

c4) Gli atti indicati nei commi c2) e c3) del presente articolo saranno sottoposti rispettivamente alla ratifica ed alla approvazione dell’Assemblea Comunale dei Soci entro il mese di Febbraio.


Art. 15 - CARICHE


c1) Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite.

c2) Ai titolari delle cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c3) Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi, fatte salve le deroghe previste dallo statuto dell’AVIS Provinciale. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi c9), c10) e c12) dell’art. 10 del presente Statuto, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiore ad un anno.

c4) Lo statuto dell’AVIS Regionale, tenuto conto di speciali esigenze, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.



Art. 16 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO


c1) Lo scioglimento dell’AVIS Comunale  può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i  3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

c2) In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’AVIS Provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla L. 662/96.


Art. 17 - RINVIO


c1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle dello Statuto dell’AVIS Provinciale dell’AVIS Regionale nel cui territorio ricade l’AVIS Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/91 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.


Art. 18 - NORMA TRANSITORIA


c1) Nelle more dell’approvazione del presente Statuto nei modi e nei tempi di legge si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell’AVIS Nazionale.

c2) I titolari delle cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni od altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c3) Nel computo dei mandati di cui al comma c3) dell’art. 15 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c4) L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le disposizioni oggi vigenti.